Carlo Consiglio
PIEMONTE: LEGGE REGIONALE SULLA CACCIA IMPUGNATA DAL GOVERNO
L’articolo 6, comma 7, della legge regionale del Piemonte n. 5 del 2018 prevede la facoltà per il proprietario o conduttore di un fondo, che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria, la possibilità di inoltrare al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza, all’ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino di competenza, una richiesta motivata, che ai sensi dell’articolo 20 della legge 241/90, in assenza di risposta entro i termini ivi contenuti, deve intendersi accolta.
La sopracitata norma si pone in contrasto con l’articolo 842 del Codice Civile che stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno, poiché, per sancire la chiusura dei fondi, l’articolo 15 della legge 157/92 stabilisce che gli interessati presentino richiesta in tal senso al Presidente della Giunta Regionale, a pena decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale.
Si precisa, inoltre, che l’istituto del silenzio-assenso di cui alla legge 241/90, applicato dalla norma in esame ad un ambito ambientale escluso ai sensi della medesima legge da tale forma di semplificazione procedurale, esorbita dalle competenze regionali trattandosi di questione afferente all’ordinamento civile dello Stato.
La citata disposizione regionale, violando le predette norme interposte, risulta quindi invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato in materia di ordinamento civile e di tutela dell'ambiente dall' articolo 117, secondo comma, lettere l) ed s) della Costituzione.